L’obbligo di revisione
La normativa di settore italiana prevede che la prima revisione sia obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio indicato sulla carta di circolazione. I successivi controlli devono essere effettuati con scadenza biennale, sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata eseguita la revisione precedente. Le scadenze si applicano alle autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e anche ai motoveicoli e ciclomotori. Per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze, la revisione va effettuata ogni anno. I veicoli riconosciuti di interesse storico e collezionistico devono essere sottoposti a revisione ogni 2 anni; cambia però la modalità in base alla data di immatricolazione: quelli dopo il 1 gennaio 1960 possono fare la revisione nei centri privati mentre quelli immatricolati prima di tale data possono rivolgersi solo agli uffici della Motorizzazione Civile.